Un condomino può diventare amministratore dell’edificio?

Amministratore di condominio: un ruolo delicato e che richiede anche di saper spaziare in diversi campi, dall’amministrazione alla contabilità, alla fiscalità, ecc.

Ma se l’assemblea dei condomini decidesse di affidare l’incarico a un “interno” invece che a una figura professionale “terza” potrebbe farlo secondo la legge? Quali requisiti deve possedere un amministratore di condominio?

Il ruolo dell’amministratore di condominio, soprattutto nel caso di edifici molto grandi, con diversi proprietari e inquilini, è particolarmente delicato e richiede la capacità di svolgere una grande varietà di attività.

Un amministratore deve saper gestire lo stabile, occuparsi che le delibere dell’assemblea condominiali trovino effettiva applicazione. Tra le competenze di questa figura professionale rientrano la manutenzione ordinaria, la conservazione dei beni comuni, il saper far rispettare il regolamento condominiale. L’amministratore di condominio deve anche seguire gli adempimenti fiscali e il pagamento delle utenze del condominio.

Amministratore di condominio: può farlo anche un “interno”?

Insomma, le diverse competenze richieste a un amministratore di condominio (in campo amministrativo, contabile, fiscale, giuridico, ecc.) suggeriscono di puntare su una persona non soltanto in possesso dei requisiti di onorabilità, ma anche di una certa professionalità.

Dunque, la domanda che sorge potrebbe essere questa: l’assemblea condominiale può decidere di nominare un condomino come amministratore di condominio? Una figura “interna” anziché una “terza figura” rispetto a chi vive nel condominio?

Secondo le regole in materia a svolgere il ruolo di amministratore può essere sia una persona fisica che una società di persone (una snc ad esempio) o di capitali (come una srl). Questo significa che non esistono limiti particolari a condizione di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità

Requisiti di onorabilità

La legge stabilisce alcuni requisiti fondamentali di onorabilità (che indicano l’integrità e la rettitudine morale di una persona) per poter ricoprire il ruolo di amministratore condominiale. Ad esempio:

  • pieno godimento dei diritti civili;
  • assenza di condanne penali e di iscrizione nell’elenco dei protesti cambiari;
  • la non interdizione o inabilitazione.

Requisiti di professionalità

Ci sono poi i requisiti di professionalità previsti per l’amministratore, che per legge deve

  • possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • aver frequentato un corso di formazione iniziale
  • fare formazione periodica in tema di amministrazione condominiale, con la frequenza specifici di corsi di aggiornamento.

Perciò la risposta alla domanda iniziale è positiva. Sì, uno dei condomini può essere nominato amministratore dall’assemblea condominiale. In questo caso si parla della figura dell’«amministratore interno di condominio», al quale la legge non pone particolari ostacoli.

Il regolamento di condominio può mettere dei limiti?

Un limite a questo riguardo può essere però indicato dal testo del regolamento condominiale contrattuale, che almeno teoricamente potrebbe prevedere di nominare come amministratore soltanto una persona terza rispetto ai singoli condomini.

Un altro particolare da tener presente è che il singolo condomino che volesse candidarsi a svolgere il ruolo di amministratore gode di un certo “vantaggio” perché in questo caso non è obbligatorio il titolo d’istruzione – cioè il diploma di scuola secondaria di secondo grado – e nemmeno la formazione inziale e periodica. Rimangono vincolanti invece i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge.

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