Esenzione bollo auto e legge 104: quando la domanda può essere respinta

C’è chi è convinto che essere titolari della legge 104 dia un diritto automatico all’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Ma le cose non stanno proprio così. Per avere diritto all’esenzione bisogna soddisfare alcuni requisiti medico-sanitari. Ecco quali sono.

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Nursenews

In alcuni casi la Legge 104 dà diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Ma attenzione, non si tratta affatto di un diritto automatico. In altri casi infatti la legge non concede affatto l’esenzione. Non è sufficiente insomma essere titolari della legge 104, con articolo 3, comma 3, per vedersi esentati dall’obbligo di pagare la tassa automobilistica che tutti conosciamo bene – e amiamo poco – col nome appunto di bollo auto.

Questo perché l’esenzione dalla tassa non è legata alla legge 104, bensì alla categoria di invalidità in cui si rientra. Per avere il beneficio infatti sono richiesti infatti dei requisiti sanitari specifici.

Qualche giorno fa leggevamo il padre di un bimbo autistico in età da prima elementare lamentarsi per essersi visto respingere la richiesta di esenzione malgrado il figlio avesse il verbale della Commissione medica ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104. Pur percependo l’indennità di frequenza, la domanda gli è stata respinta per la mancanza dell’indennità di accompagnamento.

Legge 104: quando si ha diritto all’esenzione del bollo auto

Come prima cosa c’è da dire che l’agevolazione prevista dalla legge 104 è concessa soltanto quando il mezzo viene usato esclusivamente – o ad ogni modo in maniera prevalente – per i bisogni della persona affetta da handicap o da disabilità. Stando a quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, possono usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo i cittadini che rientrano in queste categorie di inabilità:

    • Disabili con handicap psichico o mentale e titolari dell’indennità di accompagnamento
    • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulare o che hanno subito amputazioni plurime
    • Disabili con ridotte o impedite capacità motorie
    • Disabili per cecità o sordità

Vediamole nel dettaglio.

Disabili con handicap psichico o mentale e titolari dell’indennità di accompagnamento

Il riferimento qui è appunto la legge n. 104 del 1992, all’articolo 3, comma 3. Si tratta del testo che disciplina i casi di disabilità particolarmente gravi. Nello specifico, il testo recita così: «Qualora la minorazione, singola o plurima, ab­bia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assi­stenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazio­ne assume connotazione di gravità. Le situazioni ri­conosciute di gravità determinano priorità nei pro­grammi e negli interventi dei servizi pubblici».

Dunque la legge riconosce ai cittadini colpiti da grave disabilità – certificata da una Commissione medica preposta presso l’Asl a questo genere di valutazioni – la possibilità di accedere a diverse agevolazioni.

Disabili con grave limitazione della capacità di deambulare o che hanno subito amputazioni plurime

Anche in questo caso hanno valore le medesime indicazioni descritte per la precedente categoria. In particolare le indicazioni riguardano le persone che, a causa di malattie, comprese quelle che hanno portato a subire pluriamputazioni, soffrono di una limitazione permanente alla loro capacità di deambulazione.

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

In questa categoria sono comprese tutte quelle persone che hanno limitazioni motorie senza però essere affette da gravi limitazioni della capacità deambulatoria. Soltanto per questa categoria di persone l’esenzione dal pagamento del bollo auto viene concessa a condizione che il mezzo di trasporto venga adattato. Si tratta di una condizione che vale sia nel caso che il veicolo venga adattato al trasporto della persona disabile, sia nel caso in cui venga predisposto alla guida secondo le indicazioni della Commissione medica che ha valutato l’idoneità alla guida della persona sofferente di questo genere di handicap.

Disabili per cecità o sordità

In questa categoria rientrano le persone che presentano una capacità visiva nulla o comunque non superiore a un decimo per ciascuno dei due occhi anche con la correzione. Il riferimento in questo caso è la legge n. 138 del 2001 agli articoli 2, 3 e 4. Mentre per quel che riguarda la sordità fa testo invece la legge n. 381 del 1970, all’articolo 1, comma 2.

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