Imposta bollo fattura elettronica, ti sei ricordato di pagare? A quali sanzioni si va incontro

È ufficialmente scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Vediamo quali sono gli interessi di mora e le sanzioni previste dallo stato per chi non ha ancora saldato questa tassa. 

Il 28 febbraio 202 era il termine ultimo per i contribuenti per poter presentare il versamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica. Un saldo indispensabile per potersi vedere convalidate dall’Agenzia delle Entrate le fatture che si riferiscono al quarto trimestre del 2022. 

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Il pagamento di questa imposta, come negli altri anni, ha avuto due canali: l’addebito effettuato in modo diretto sul conto corrente bancario o postale dell’ente erariale. O in alternativa, il saldo per via telematica attraverso la compilazione del modello F24 messo a disposizione dall’AdE. 

Tutti i cittadini che erano obbligati per legge a rispettare questa scadenza e il conseguente saldo del tributo, rischiano adesso, se hanno adempiuto a questo obbligo, di andare incontro a delle sanzioni. Vediamo infatti cosa accade, e quale tipo di procedura attiva l’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato pagamento dell’imposta di bolla sulle fatture elettroniche. 

Imposta bollo fattura elettronica, cosa accade in caso di mancato pagamento

In caso di mancato saldo del tributo, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una mail attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata. Nel documento, l’ente erariale indica al cittadino l’accertamento del mancato pagamento insieme alla somma che va versata. A questa, però, a quel punto, vanno corrisposti anche gli interessi di mora e la sanzione, che vengono specificati nella loro entità nella mail. 

Se riscontra un mancato pagamento infatti, l’AdE addebita nella comunicazione, insieme all’importo da saldare, gli interessi di mora maturati dalla scadenza del termine ultimo, e una sanzione pari al 30 per cento del dovuto. Viene però concessa in questo caso la possibilità di servirsi del ravvedimento operoso, che consente, se si paga il dovuto entro trenta giorni da quando si è ricevuta la comunicazione, di vedersi ridotto l’importo delle sanzioni di un terzo, rispetto a quello previsto. La sanzione passa invece al 30 per cento se la tassa viene saldata entro novanta giorni dal termine ultimo. 

Se invece il saldo avviene entro i novanta giorni, la sanzione si riduce al 15 per cento.

Viene invece maggiorata di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, ma solo se il pagamento avviene entro quindici giorni. Inoltre, se il contribuente dopo aver ricevuto la comunicazione Ade sul mancato pagamento, non versa la cifra spettante entro trenta giorni, a quel punto i funzionari preposti dell’Agenzia delle Entrate sono tenuti a iscrivere e inquadrare il cittadino come debitore a tutti gli effetti dello stato. 

Come funziona il nuovo sistema di fatturazione elettronica introdotto nel 2014

Con il decreto Dm, pubblicato in data 17 Giugno 2014, è stato introdotto ufficialmente l’obbligo per la maggior parte delle aziende e dei liberi professionisti, di servirsi della fattura elettronica. E tra i vari obblighi previsti dal decreto, c’è anche quello di doversi fare carico dell’imposta da bollo. Questo procedimento viene svolto dal cittadino segnando, nella casella apposita al momento della compilazione, un SÌ nella casella inerente il bollo virtuale, che si ritrova all’interno della fattura stessa. 

L’importo verrà però versato in un’unica soluzione dal cittadino, nel momento in cui deve presentare il nuovo modello F24. Già con il decreto del 2014, il governo ha previsto una procedura semplificata per i cittadini, per completare questa operazione divenuta obbligatoria per legge. Spetta infatti all’Agenzia delle Entrate mettere a disposizione tutti i dati dell’imposto di bollo sulla fattura elettronica, sia dell’elenco A che dell’elenco B ( che contiene le imposte non saldate), all’interno del portale telematico “Fatture e Corrispettivi”. Questo consente dunque a tutti i contribuenti interessati da quest’obbligo, di poter verificare in qualunque momento di aver compilato tutte le fatture elettroniche con imposta di bollo, e verificare in caso, eventuali mancanze accertate dal fisco italiano. 

Il contribuente inoltre, ha anche la possibilità di segnalare all’Ade, dopo aver controllato nel portale, eventuali fatturate segnalate erroneamente come soggette ad imposta di bollo. Un errore che per quanto rado, a volte capita all’interno dell’amministrazione pubblica, ma che spetta al cittadino, o al suo consulente commercialista incaricato, segnalare allo stato italiano.  

Imposta bollo fattura elettronica, a cosa servono gli elenchi A e B

L’AdE è tenuta a comunicare questi dati sul portale entro il giorno 15 di ogni mese, mettendone inoltre a disposizione dei cittadini tutti gli estremi della fatture che ha inviato nel mese di riferimento. Questa vengono smistate poi nell’elenco A o B. Ma a cosa servono esattamente questi due registri elettronici?

L’elenco A contiene tutti gli estremi identificativi delle fatture che risultano assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo, e non è in alcun modo modificabile

L’elenco B contiene invece gli estremi identificativi delle fatture che risultano soggette all’imposta di bollo, ma non contengono le indicazioni previste dalla legge. Questo registro è invece modificabile, e se il contribuente ravvisa errori, deve contattare l’ente erariale per la segnalazione e il successivo controllo. 

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