Bonus casa: straordinario, cambia tutto, il nuovo metodo per evitare la responsabilità

In alcuni casi, è esclusa la responsabilità solidale dei cessionari con il fornitore, per i crediti di Bonus edilizi percepiti indebitamente.

La Legge di conversione del D.L. n. 11/2023 stabilisce che, per scongiurare la responsabilità in solido, il cessionario deve essere in possesso di due documenti.

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Bonus edilizi – Nursenews.it

 

In particolare, c’è bisogno del contratto di appalto, stipulato tra colui che ha realizzato i lavori e il committente, e, per i lavori di riduzione del rischio sismico, della certificazione stabilita dal Decreto n. 329 del 6 agosto 2020.

Il Decreto cessione crediti, tuttavia, ha previsto molte novità alla disciplina dei Bonus edilizi. Analizziamo, dunque, la normativa attentamente.

Bonus edilizi: cosa stabilisce il Decreto cessione crediti

Il Decreto cessione crediti ha introdotto le seguenti modifiche alla precedente disciplina legislativa:

  • deroghe al blocco delle operazioni di cessione del credito e di sconto in fattura;
  • ricorso allo sconto in fattura e alla cessione per i lavori edilizi partiti dopo il 16 febbraio 2023;
  • facoltà di cessione per i costi sostenuti per i lavori di superamento delle barriere architettoniche;
  • Bonus mobili se, prima del 17 febbraio 2023, è stato regolarmente registrato il contratto preliminare oppure stipulata la compravendita definitiva dell’immobile;
  • proroga fino al 30 settembre 2023 della detrazione al 110% per le unifamiliari, se, entro il 30 settembre 2022, sono stati compiuti il 30% dei lavori;
  • remissione in bonis, entro il 30 novembre 2023, per coloro che non hanno stipulato la cessione dei crediti entro il 31 marzo 2023.

Non perdere il seguente articolo: “SUPERBONUS, ESISTE ANCORA LA POSSIBILITÀ DI CEDERE IL CREDITO A TERZI? COSA DICE IL DL 2020“.

Quando sussiste la responsabilità solidale dei cessionari e del fornitore?

Una delle novità più rilevanti è quella relativa alla responsabilità in solido del fornitore che ha provveduto allo sconto e dei cessionari, nell’ipotesi di cessioni indebite.

L’art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che il recupero della somma dei Bonus edilizi percepita indebitamente avviene nei confronti del soggetto beneficiario; ciononostante, in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, rimane la responsabilità in solido del fornitore che ha effettuato lo sconto e dei cessionari.

Attraverso la Circolare n. 33/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando sussistono il dolo e la colpa grave:

  • il dolo è presente quando il cessionario dei Bonus edilizi sa dell’inesistenza del credito, per esempio se il suo carattere fittizio è ben manifesto, per chiunque. Nonostante ciò, effettua lo stesso la compensazione nel modello F24, beneficiando di un vantaggio fiscale non dovuto, perché legato ad un credito inesistente;
  • la colpa grave è presente se il cessionario omette del tutto la diligenza dovuta. Per esempio, se l’asseverazione riguarda un immobile diverso da quello oggetto dei Bonus edilizi.

Leggi anche: “SUPERBONUS, ESISTE ANCORA UNA POSSIBILITÀ PER CEDERE I CREDITI: COSA FARE“.

Bonus edilizi: ipotesi di esclusione della responsabilità in solido

In base al nuovo comma 6-bis del Decreto cessione crediti, il concorso nella violazione che comporta la responsabilità solidale del fornitore che ha effettuato lo sconto e dei cessionari è escluso se questi ultimi:

  • dimostrano di aver acquisito il credito d’imposta;
  • possiedono la certificazione relativa ai Bonus edilizi che hanno originato il credito di imposta.

In particolare, la certificazione che esclude la responsabilità solidale dei cessionari è la seguente:

  • titolo edilizio abilitativo dei lavori rientranti nei Bonus edilizi;
  • notifica dell’avvio dei lavori all’ASL o eventuale Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante tale situazione;
  • visura catastale originaria dell’immobile oggetto degli lavori e, per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute e ulteriori documenti attestanti le spese affrontate e i documenti relativi all’avvenuto pagamento di tali spese;
  • asseverazioni obbligatorie dei presupposti tecnici dei lavori e di congruità delle spese, compilate dai tecnici abilitati;
  • eventuale delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di suddivisione dei costi tra i condomini;
  • documenti relativi agli interventi di efficientamento energetico;
  • attestazione di osservanza degli obblighi rilasciata da coloro che sono soggetti alla disciplina antiriciclaggio;
  • documentazione relativa agli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • contratto di appalto stipulato tra chi ha realizzato i lavori e il committente.

La responsabilità, inoltre, è esclusa se i cessionari acquistano crediti d’imposta da una banca o una società quotata.

Cosa accade se i cessioni non hanno la documentazione?

La mancata detenzione della documentazione appena elencata, non è, da sola, motivo di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. L’interessato, infatti, può sempre fornire prova della propria diligenza.

È l’Ente impositore, dunque, che ha l’onere della prova dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario.

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