Superbonus: qual è limite di immobili che si possono ristrutturare

Il Superbonus è una formula che permette di ristrutturare e ammodernare le proprie abitazioni approfittando di un grosso incentivo statale. Ma ci sono dei limiti al numero di case che si possono ristrutturare? E in che misura? Vediamolo.

Il Superbonus è una formula a cui moltissimi italiani hanno accesso o stanno accedendo per ristrutturare e ammodernare le proprie abitazioni. Ma per chi è in possesso di più immobili c’è un limite al numero di lavori che si possono effettuare?

Nel qual caso i lavori vengano effettuati su parti in comune di un condominio non c’è alcun tipo di limite di cui tenere conto. Ma se invece si tratta di abitazioni singole che siano esse villette o lavori all’interno di una unità immobiliare, allora il limite è di due appartamenti per ogni proprietario.

Come si legge nelle faq (le domande che vengono più frequentemente poste da utente) che si possono trovare nel sito dell’Agenzia delle Entrate, “La norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito prescritto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari

COS’E’ IL SUPERBONUS E COME ACCEDERVI

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In particolare, il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025 per il 110% nelle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nel 70% per le spese sostenute nel 2024 e nel 65% per le spese sostenute nel 2025 per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

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