Ravvedimento speciale 2023, ecco come funziona e per quali violazioni si usa

Ravvedimento speciale 2023: introdotto con la Legge di bilancio 2023, si affianca al al ravvedimento operoso ordinario. Ecco come funziona e per quali violazioni si usa. 

Con la Legge di Bilancio 2023 pubblicata il 30 dicembre scorso, vengono introdotte e rimodulate tutte le principali misure a favore di lavoratori, imprese e famiglie. Dal taglio del cuneo fiscale, alle modifiche del trattamento “Opzione Donna”, fino all’agevolazione per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza, viene introdotto anche un nuovo strumento agevolativo per sanare eventuali violazioni: il ravvedimento speciale.

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Si tratta in realtà di una deroga al ravvedimento operoso ordinario che permette al contribuente consapevole di aver commesso delle irregolarità, di sanare quanto dovuto prima che venga effettuata la contestazione. Ma vendiamo quando e come può essere applicato.

Quando può essere usato il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è una procedura simile a quella del ravvedimento operoso ordinario, ma che prevede sanzioni ancora più ridotte e termini più lunghi per la regolarizzazione degli adempimenti fiscali da parte del contribuente. Tuttavia, questo beneficio è disponibile solo per alcune tipologie di adempimenti fiscali. Infatti, può essere usato solo quando la violazione riguarda una dichiarazione legata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate che è stata presentata validamente. Le violazioni che emergono dai controlli automatizzati, del resto, sono escluse dal ravvedimento speciale poiché rientrano nella definizione agevolata.

Con la Legge di bilancio 2023, possono essere sanate con il nuovo ravvedimento le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, oltre che le precedenti. La violazione però non deve essere contestata, e può essere sanata pagando l’imposta omessa, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta e pari a 1/18 di quanto previsto dalla Legge in procedura ordinaria.

E il ravvedimento operoso ordinario? Ecco le differenze

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Per ravvedimento operoso ordinario si intende quella procedura che permette di regolarizzare una situazione di irregolarità fiscale, pagando però una sanzione ridotta in luogo di quelle previste per l’omissione o la tardiva presentazione degli adempimenti fiscali. Il contribuente può dunque sfruttare il ravvedimento operoso per regolarizzare, ad esempio, il mancato versamento di tributi o la mancata emissione di fatture pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria – presentando tutto, però, entro i termini stabiliti. Inoltre, nel sanare la violazione il contribuente con il ravvedimento operoso è tenuto a pagare quanto dovuto in un’unica soluzione.

Quando si parla di ravvedimento speciale, però, le cose cambiano. E infatti, il versamento può essere effettuato a scelta del contribuente secondo le seguenti modalità:

  • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023;
  • in 8 rate di pari importo a cadenza trimestrale (dove però a ogni rata va aggiunto l’interesse annuo del 2%), con scadenze fissate al: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre.

Allo stesso modo del ravvedimento operoso, però, il contribuente non può sfruttare il ravvedimento speciale nel caso in cui alla data del primo o unico versamento la violazione è stata contestata. In questo caso potrebbe però avvalersi dell’adesione alla definizione agevolata.

Nello specifico, inoltre, l’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona al versamento della rata del 31 marzo 2023 – che può essere la prima formula rateale o l’unica soluzione di versamento scelta dal contribuente. Nel caso in cui una delle rate (dopo la prima) non venisse pagata entro i termini stabiliti per la successiva, però, il beneficio decadrebbe, e il contribuente si vedrebbe sanzionate del 30% le soluzioni rimaste ancora da pagare. Inoltre, dal 31 marzo 2023 verranno applicati anche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nel caso di decadenza, l’eventuale cartella di pagamento viene poi notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla fuoriuscita dal ravvedimento speciale.

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