Revisione invalidità civile e 104: fantastico, in questi casi si può evitare la visita in presenza

La visita di revisione dell’invalidità civile è una visita medica finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie per continuare a percepire dei benefici.

Con il Messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022, l’INPS ha stabilito nuove regole relative alla visita di invalidità civile.

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Visita revisione invalidità – Nursenews.it

 

In particolare, il documento fa riferimento ai verbali di invalidità o di handicap in cui sia indicata la data per la revisione. Esaminiamo, dunque, tutte le novità alla disciplina normativa.

Revisione invalidità civile: il nuovo servizio telematico

Dal 2014, è l’INPS ad avere la competenza relativa alle visite mediche per la rivedibilità dell’invalidità. È l’Ente, infatti, che deve convocare a visita l’interessato, senza che quest’ultimo presenti una nuova domanda.

Ai sensi dell’art. 25 della Legge n.114 del 2014, tutte le agevolazioni e i sussidi riconosciuti restano in vigore fino allo svolgimento della nuova visita. Si tratta di un’importante garanzia per il beneficiario, che, quindi, non è penalizzato da eventuali ritardi burocratici. Allo stesso tempo, costituisce motivo di probabili spese aggiuntive per lo Stato (soprattutto se la condizione invalidante non dovesse essere riconfermata).

In quest’ottica, l’obiettivo primario è quello di rendere più brevi i tempi di attesa per la revisione dell’invalidità.

L’art. 29-ter della Legge n.120/2020 ha stabilito la facoltà, per le Commissioni mediche preposte alla verifica delle minorazioni civili e dell’handicap, di redigere i verbali, sia di prima istanza sia di revisione, anche solo sulla base dell’accertamento degli atti. Tale operazione, ovviamente è possibile solo se c’è un’idonea documentazione sanitaria.

Al riguardo, l’INPS, con il Messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021, ha introdotto il servizio telematico “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile, tramite il quale gli interessati possono ottenere la valutazione dello stato di invalidità sugli atti ed evitare, dunque, la visita in presenza.

La valutazione sugli atti: in cosa consiste?

Cosa succede se nel verbale è riportata la data di revisione dell’invalidità o dell’handicap?

Innanzitutto, quattro mesi prima di tale termine, le procedure informatiche prelevano dagli archivi le posizioni interessate. Al cittadino viene inviata una lettera (tramite posta prioritaria), nella quale è contenuto l’invito ad inoltrare la documentazione sanitaria posseduta, attraverso il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.

Se la certificazione medica viene considerata sufficiente per la revisione, il procedimento si conclude con l’accertamento sugli atti. In caso contrario, l’INPS fissa la data di revisione in presenza.

La comunicazione all’interessato avverrà non solo tramite posta prioritaria e raccomandata, ma anche attraverso il servizio di chiamata (se l’Istituto è a conoscenza del suo numero telefonico). Verrà, dunque, inviato un SMS contenente le indicazioni sulla data, il luogo e l’ora della visita e la sede INPS competente. La data della visita, tuttavia, può non coincidere con quella indicata nel verbale. Nella sezione MyINPS, inoltre, si possono controllare le informazioni relative alla convocazione.

Se l’interessato è impossibilitato a presentarsi a visita, deve inoltrare alla sede INPS competente idonea documentazione che giustifichi l’assenza. Se l’istanza viene accolta, si procede con una nuova convocazione.

In caso di assenza non giustificata, si dispone la sospensione cautelativa del sussidio economico percepito e le altre eventuali agevolazioni. Dopo 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, c’è la revoca definitiva del beneficio.

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La procedura di revisione dell’invalidità per i neomaggiorenni

Bisogna specificare che quanto, finora, illustrato non vale per i neomaggiorenni, a meno che i verbali non indichino che la data di revisione dell’invalidità coincide con la maggiore età.

Per coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento per invalidità civile o cecità o di comunicazione per sordità, il comma 6 dell’art. 25 della Legge 114/2014 sancisce che “al minore titolare di indennità sono attribuite, al compimento della maggiore età, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.” I beneficiari dell’indennità di accompagnamento, dunque, non devono sottoporsi a visita e ottengono la pensione presentando il Modello AP70.

Il comma 5 della suddetta normativa, invece, stabilisce che i minori percettori dell’indennità di frequenza devono inoltrare domanda, entro i 6 mesi precedenti la maggiore età, per ottenere, una volta diventati maggiorenni, i sussidi spettanti. Ovviamente, dovranno essere accertate le condizioni mediche e tutti gli altri requisiti richiesti.

Se, dopo la visita, vengono riconfermati i requisiti, bisogna inoltrare il Modulo AP70.

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