Messaggio Agenzia delle Entrate e legge 104: IVA al 4% e bonus su tantissimi prodotti (dal telefono al pc)

L’Agenzia delle Entrate specifica quando, per le apparecchiature informatiche, si applica l’IVA agevolata al 4% e nei confronti di quali soggetti. 

L’IVA agevolata al 4% è uno dei tanti benefici fiscali stabiliti dalla Legge 104, per favorire l’integrazione economica delle persone affette da menomazioni motorie, visive, uditive o del linguaggio. 

Agenzia delle Entrate IVA
Agenzia delle Entrate e IVA agevolata

In particolare, può essere richiesta per acquistare apparecchiature elettroniche e sussidi informatici. La normativa non pone limiti relativi alla quantità di dispositivi che si possono comprare usufruendo del beneficio. 

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per specificare le condizioni per richiederlo.

IVA agevolata: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La risposta n. 282 del 4 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il certificato medico esibito per l’applicazione dell’IVA agevolata, deve contenere l’indicazione dello specifico dispositivo da comprare. Deve, infatti, sussistere un nesso funzionale tra quest’ultimo e la disabilità posseduta. 

Il provvedimento dell’Ente si è reso necessario, in seguito alla richiesta di una società dedita al commercio al dettaglio e all’ingrosso di elaboratori elettronici, telefoni cellulari e apparecchiature mobili. L’azienda aveva interrotto la vendita di telefono cellulare con IVA al 4%, nei confronti di un cliente disabile, perché quest’ultimo aveva utilizzato il beneficio per due volte (il 25 giugno e il 4 agosto 2022), a poca distanza di tempo, per lo stesso prodotto. 

Sussiste, dunque, l’obbligo, in capo al venditore, di accertare che il cliente non abbia già fruito del vantaggio economico per una merce simile? 

In cosa consiste il nesso funzionale?

L’articolo 1, comma 3-bis, del Dl n. 202/1989 sancisce che “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%. Tale sconto si applica anche per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici diretti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992“.

Rientrano tra i prodotti acquistabili gli apparecchi meccanici, elettronici o informatici che siano facilmente reperibili (ad esempio, computer, modem, cellulari), ma anche quelli meno comuni, che vanno fabbricati appositamente. 

La condizione essenziale è che siano richiesti da soggetti affetti da menomazioni permanenti di origine motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. 

Il Decreto MEF del 14 marzo 1998 indica la certificazione da presentare all’atto dell’acquisto. È necessaria una copia del documento attestante l’invalidità permanente, rilasciato dalla Commissione medica integrata o dall’ASL. Se, però, da tale documento non emerga il nesso funzionale tra il dispositivo informatico e la menomazione, allora l’acquirente dovrà allegare anche la certificazione del medico curante.

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IVA agevolata al 4%: esiste un limite ai dispositivi acquistabili?

Alla luce della normativa appena illustrata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito all’azienda informatica che non esiste alcuna limitazione relativa al numero di apparecchiature acquistabili con l’IVA agevolata al 4%. 

Il venditore, dunque, è obbligato solo a valutare la documentazione presentata dal cliente e che da essa emerga il collegamento funzionale tra la menomazione e la necessità del sussidio richiesto. 

Questo vale anche per la merce che, per sua natura, può essere utilizzata anche in maniera differente, perché non è destinato solo ed esclusivamente alle persone affette da handicap. 

L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, concluso che “per tale motivo, il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale. Nel caso rappresentato dall’istante, alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione”.

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