Pagare le tasse in ritardo? Ecco le sanzioni e i codici tributo

Come si possono pagare le tasse in ritardo? Il contribuente può affidarsi al cosiddetto ravvedimento operoso. Ma ecco le sanzioni e i codici tributo da inserire nella dichiarazione al Fisco.

Come avevamo già analizzato in precedenza, la Legge di Bilancio 2023 pubblicata il 30 dicembre scorso introduce e rimodula tutte le principali misure a favore di lavoratori, imprese e famiglie. Dal taglio del cuneo fiscale, alle modifiche del trattamento “Opzione Donna”, fino all’agevolazione per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza, è stato introdotto anche un nuovo strumento agevolativo per sanare eventuali violazioni: il ravvedimento speciale.

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Pagare le tasse in ritardo: ecco le sanzioni e i codici tributo – nursenews.it

Questo, in realtà, si presenterebbe come deroga al ravvedimento operoso ordinario che permette al contribuente, consapevole di aver commesso delle irregolarità, di sanare quanto dovuto prima che venga effettuata la contestazione. Per ravvedimento operoso ordinario, infatti, si intende quella procedura che permette di regolarizzare una situazione di irregolarità fiscale, pagando una sanzione ridotta in luogo di quelle previste per l’omissione o la tardiva presentazione degli adempimenti fiscali.

Ma ecco come un contribuente può saldare tasse e adempimenti anche se in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Come pagare le tasse in ritardo

Il contribuente che non ha in tutto o in parte versato le imposte dovute, o che sia incorso in altre irregolarità fiscali, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la sua situazione attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso. L’utente avrà così anche modo di beneficiare di una riduzione della sanzione, il cui importo viene modulato in base al tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento stesso del suo ravvedimento.

Si tratta dunque di un istituto di carattere generale che vuole incentivare lo spontaneo adempimento dei doveri fiscali, e consentire al contribuente di sanare la propria posizione in caso di irregolarità tributarie attraverso la dichiarazione di redditi ulteriori rispetto a quelli già indicati, eseguendo pagamenti omessi o eseguiti in misura insufficiente, o con l’assolvimento di altri adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati in precedenza.

Per effettuare il ravvedimento, è necessario compilare e inviare il modulo F24 e procedere al pagamento. Per pagare è possibile affidarsi alla propria banca, sia fisicamente che online. Si sottolinea che le somme dovute a titolo di ravvedimento operoso non beneficiano di un piano di rateazione; sono ammesse, tuttavia, ipotesi di ravvedimento parziale o frazionato.

Le sanzioni e i codici tributo

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Pagare le tasse in ritardo: ecco le sanzioni e i codici tributo – nursenews.it

Con il decreto legislativo n. 158/2015 è stata modificata la normativa in merito alle sanzioni per ritardati od omessi versamenti. Attualmente è dunque prevista una riduzione pari alla metà (dal 30% al 15%) della sanzione ordinaria per tutti quei versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. Più nello specifico, come spiegato anche dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione viene ridotta:

  • a 1/10 della sanzione ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto (entro 30 giorni dalla data di scadenza);
  • a 1/9 del minimo della sanzione ordinaria se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla scadenza, oppure (se non è prevista dichiarazione periodica) entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/8 del minimo della sanzione ordinaria se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, oppure (se non è prevista dichiarazione periodica) entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo della sanzione ordinaria, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, oppure (se non è prevista dichiarazione periodica) entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/6 del minimo della sanzione ordinaria, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, oppure (se non è prevista dichiarazione periodica) oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/5 del minimo della sanzione ordinaria della sanzione ordinaria se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, tranne in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e/o documenti di trasporto, di omessa installazione di apparecchi per emissione dello scontrino fiscale;
  • a 1/10 del minimo della sanzione ordinaria prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione nel caso in cui questa venga presentata in ritardo entro 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per la dichiarazione periodica se viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Inoltre, una riduzione aggiuntiva della sanzione è prevista per tutti quei versamenti che vengono effettuati con un ritardo che non sia superiore ai 15 giorni. In questo caso, infatti, la sanzione del 15% viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. In sede di ravvedimento, dunque, andrà versato lo 0,1% in più per ciascun giorno di ritardo commesso.

Per ciò che concerne i versamenti, il contribuente deve utilizzare:

  • il modello F24 nel caso in cui debba regolarizzare le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
  • il modello F23, nel caso in cui debba regolarizzare l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  • il modello F24 Elide nel caso in cui debba regolarizzare tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e all’affitto di beni immobili.

Questi, invece, sono i codici tributo:

  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
  • 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
  • 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
  • 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva
  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • 8907 – Sanzione pecuniaria Irap
  • 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria
  • 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Ad ogni modo, rimandiamo al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per consultare l’elenco completo dei codici Tributo.

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